STATUTO ARCI IMPERIA APS
PREMESSA
L'associazione “ARCI APS” fonda le sue radici nella storia della mutualità e
del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con
l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze
il 26 maggio 1957. Si riconosce nei
valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo,
valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. Si
richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a
tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei
migranti. Opera in contesti locali,
nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla
costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.
TITOLO
I – Definizione, finalità e attività
Art.
1 “ARCI Imperia Aps” (in seguito chiamata ARCI Imperia) è una associazione di
promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di
seguito indicato come CTS) con sede in Imperia, autonoma e pluralista, si
configura come: - rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza
attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà; - istanza organizzativa e
politica di ARCI aps (di seguito indicata come ARCI o come Associazione) sul
territorio di competenza, adottandone lo Statuto Nazionale nelle parti di
competenza. ARCI Imperia è il Comitato Territoriale dell’ARCI nazionale della provincia
di Imperia ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale. Il Comitato
territoriale opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è
pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art.
8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Art.
2 L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in
quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle
comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può
concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche adottando sistemi di
rappresentanza. L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che
sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il
principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione,
il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore. L'ARCI esprime in pieno la
propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del
suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società. ARCI è impegnata affinché la libertà di
associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia
salvaguardata e garantita ovunque. La tutela, la salvaguardia, la
valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono
l'elemento fondante dell' ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per
la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il
territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo
associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale. Sono
finalità del Comitato territoriale e dell’Associazione: a) la promozione del
benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità; b) la
promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle
attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la
creazione, la produzione e fruizione culturale; c) il riconoscimento dei
diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al
sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della
comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale; d) la promozione del
volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà,
di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale; e) la promozione di un approccio di genere
nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità
delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una
società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e
di violenza; f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza,
la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale,
della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e
internazionale; g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e
delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità
formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita
individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati
sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di
tutti/e i/le cittadini/e. h)
l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le
criminalità organizzate, alla corruzione e agli
abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni
confiscati; i) l’affermazione della
cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche
perpetuandone la memoria collettiva; j) l'impegno per un movimento di
cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione
tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e
reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e
la globalizzazione dei diritti umani; k) la promozione di attività educative e
formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a
carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di
informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo
della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado,
in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le
istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti
con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ); l) la promozione di politiche
finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che
possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante
del diritto di associazione; m) la promozione della cultura cinematografica e
audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti,
conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico
riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche; n)
la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo
giovanile; o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle
giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva,
finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di
efficaci strumenti di partecipazione; p) la promozione e la tutela dei diritti
delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento
attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare,
sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia
e contrastando ogni forma di emarginazione
e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle
relazioni intergenerazionali; q) la
promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei
diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della
tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento
sessuale e dell'antiproibizionismo; r) la promozione della laicità, quale
fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari
diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la
separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale
dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o
religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione; s) la promozione
dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma
di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia,
omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura; t) la promozione di
una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano
una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle
migranti e delle minoranze; u) il
ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta
e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione
politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione
delle spese militari; v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile
universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla
legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea; w) la difesa e l'innovazione dello Stato
sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei
soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica,
dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della
filiera corta; x) la promozione di
politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con
disabilità; y) la tutela e la promozione
dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro
reinserimento sociale; z) l'impegno a favore della realizzazione di una società
ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente,
dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica,
l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle
fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale; aa) l'impegno per la difesa della dignità
degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal
fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e
per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e
l'adozione; bb) la promozione del
turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come
forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei
territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o
strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli,
case per ferie, campeggi e rifugi; cc) la promozione della mobilità e degli
scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e
conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del
Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato,
alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al
traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e
l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare
ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle
pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza,
orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della
cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita; ee)
la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che
rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di
diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio; ff) la
promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla
programmazione territoriale delle politiche sociali; gg) favorire il corretto
mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.
Art.
3 ARCI Imperia persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri
associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse
generale di cui all’art. 5 del CTS: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo
1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati
alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione
di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16,
comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività
turistiche di interesse sociale e culturale; l) formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore; n)
cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e
successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e
informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di
marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del
commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un
Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato
a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di
un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del
produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle
normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di
condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,
nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi
finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,
n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi
del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o
lavorativi;
r)
accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; t) organizzazione
e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con
enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS,
istituzioni pubbliche e private; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5
del CTS; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli,
della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti
umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244; y) protezione civile ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni
pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Il
Comitato territoriale si avvale prevalentemente delle attività prestate in
forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle
persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in
caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse
generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro
dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e,
secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
Art 4. ARCI Imperia può esercitare, ai
sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse
generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte
secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017
e dalla normativa vigente.
Art
4. bis ARCI Imperia aderisce alla
“Federazione ARCI” contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla
realizzazione del programma della stessa. Tutti i soci individuali e collettivi
dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i
diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto
nello Statuto della Federazione medesima. In virtù di questa appartenenza, le
Associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del
carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67
Ministero dell'Interno).
Art
5. Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono suo patrimonio, così
come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei
colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta
ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La
rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto
aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi
forma.
TITOLO
II - La forma associativa
Art.
6 Possono aderire all'ARCI Imperia:
le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui
aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale,
nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
associazioni di promozione sociale (APS);
associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti
filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni
ETS) e altre associazioni senza scopo di lucro. Tali Enti del Terzo Settore ed
altre associazioni senza scopo di lucro saranno ammessi avuto riguardo che gli
stessi non siano numericamente superiori al 50% delle APS socie ai sensi
dell’art. 35, comma 3 del CTS;
le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive
modificazioni); le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente
del Terzo settore; le cooperative con
la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative
sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale); che si
riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente
Statuto.
Sono
condizioni per l'adesione delle organizzazioni: l'acquisizione del certificato
di adesione e l'adozione della tessera annuale dell’ARCI quale propria tessera
sociale. Gli ETS di secondo livello potranno aderire in accordo con la
Direzione nazionale e secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle
adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:
al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale
relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all'art. 41;
all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti
appartenenti all'organizzazione aderente e l'adozione della tessera nazionale
dell'Associazione quale propria tessera sociale.
Gli/le
aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base
aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di
nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al
regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. È compito del
Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più
Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in
merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla
richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i
requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di
accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell’ARCI al/la
nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli
associati. In caso di rigetto motivato
della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di
trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso
termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura
di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero
dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso
si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base
aderente, in mancanza l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
Le
organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il
livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:
la denominazione;
la forma giuridica;
la sede legale;
la data di costituzione;
le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
la copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea
che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad
attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni
degli organi sociali.
È compito dell'organismo dirigente del livello
associativo competente, di norma l'organo di amministrazione del Comitato
Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione,
entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che
le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata
all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di
adesione. L'adesione è annotata nel Libro degli associati.
In
caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato,
comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia
data risposta entro lo stesso termine, l’organizzazione interessata potrà
presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente,
entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei
trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via
definitiva alla sua prima convocazione.
Lo
status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha
carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo
art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a
termine.
Art.
7 Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa
associativa e politica dell'ARCI Imperia. La loro adesione è subordinata
all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che
sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI, quali: l'assenza di fini
di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza
amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
L'ARCI Imperia riconosce autonomia giuridica ed organizzativa alle
organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale.
Art.
8 Gli associati hanno diritto a:
>
concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse
dall'associazione;
>
approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e
finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni
dell'associazione;
>
eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere
eletti negli stessi;
>
approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei
regolamenti.
Gli
associati sono tenuti a:
>
osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli
organismi dirigenti;
>
versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi
dirigenti;
>
rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli
organismi di garanzia dell'associazione.
La
quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a
sostegno economico dell'associazione; non costituisce pertanto in alcun modo
titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso
rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
Art.
9 Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti
avviene:
in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione
annuale;
per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
TITOLO
III - Il sistema istituzionale
Art.
10 L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri
all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e
competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel
quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche
dell'Associazione e al suo governo.
L'ARCI
Imperia, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative
vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:
svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o
supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse
generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività
presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l’utilizzo di strumenti
informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del
pubblico e degli/delle associati/e;
monitorare l’attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo
all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio
nazionale del Terzo settore;
promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di
autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.
Art.
11 Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle
organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei
seguenti livelli:
>
territoriali;
>
regionali;
>
nazionale.
Art.
12 ARCI Imperia in qualità di Comitato Territoriale è il principale livello del
coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa
dell'Associazione sul territorio della provincia di Imperia; valorizza
l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune
strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti.
Rappresenta l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni
sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale. In virtù delle
funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di
controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In
particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato
Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta
gestione e conduzione della vita associativa.
Le
attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua
competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è
subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni
Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si
conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso
partecipati o controllati.
Titolo
IV - Organismi territoriali
Art.
13 La struttura politica-organizzativa di Arci Imperia è rappresentata dal
Comitato Territoriale. Esso esprime e rappresenta l'insieme delle basi
associative operanti nel territorio, delle quali valorizza l'insediamento
sociale e territoriale. Promuove la costituzione di nuove basi associative
anche al fine di favorire lo sviluppo dell'associazione dove è meno diffusa la
sua presenza nel territorio. Il Comitato Territoriale si pone altresì come
livello di coordinamento e di elaborazione organizzativa dell'associazione nel
territorio. Rappresenta l’associazione ARCI nei confronti dei soggetti pubblici
e privati presenti nell'ambito di competenza del comitato stesso.
Art. 14 Sono organismi di direzione Territoriale
di ARCI Imperia:
-
il Congresso Territoriale;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente del Comitato Territoriale;
-
la Presidenza;
-
il Collegio dei Garanti;
-
il Collegio dei Sindaci revisori.
Art
. 15 Il Congresso Territoriale si svolge ogni quattro anni nelle forme
stabilite dal consiglio direttivo in carica coerentemente alle modalità di
convocazione del congresso nazionale e regionale e in base a criteri di
proporzionalità e rappresentanza Territoriale. È garantita in ogni caso la
convocazione di almeno un/a delegato/a per ciascun circolo attivo.
Il
Congresso è l’Assemblea ai sensi dell’art.24 del CTS ed ha il compito di:
-
eleggere il consiglio Direttivo in base a criteri di proporzionalità e
rappresentanza Territoriale;
-
eleggere il collegio dei garanti;
-
eleggere il collegio dei Sindaci
revisori;
-
discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto;
-
discutere ed approvare il programma generale dell'associazione fino al prossimo
congresso.
Il Congresso
può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso esso viene
svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio Territoriale e da tanti organismi dirigenti delle basi
associative che rappresentino almeno un terzo degli iscritti all'associazione;
in ogni caso è il Consiglio Direttivo a stabilirne le norme di svolgimento. Il
Congresso straordinario delibera sugli
argomenti richiesti nella convocazione.
Art.
16 Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza
dell'associazione tra un congresso e l'altro e dura in carica quattro anni. Il
Consiglio Direttivo del comitato è eletto dal congresso ed è costituito da un
numero minimo di 11 e un numero massimo di 25 componenti.
La
rappresentanza numerica di ogni base associativa non può superare un sesto dei
membri del consiglio Direttivo stesso.
Il
Consiglio Direttivo può cooptare nuovi componenti in misura non superiore ad
1/5 in aumento e sostituire componenti dimissionari o decaduti.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato Territoriale,
ovvero da almeno un terzo dei suoi membri. Si riunisce almeno quattro volte in
un anno. Provvede, entro 90 giorni dall'insediamento, a dotarsi di apposito
regolamento, che determini le modalità di funzionamento dell'organismo
medesimo. Detto regolamento dovrà essere conforme al presente Statuto e sarà
redatto ed approvato dal Consiglio Territoriale stesso.
Il
Consiglio Direttivo di norma delibera a maggioranza semplice dei presenti per:
-
applicare le decisioni congressuali; - discutere ed approvare il programma
annuale di attività;
-
convocare l’assemblea Territoriale dei circoli su specifiche tematiche;
-
decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazione o patti
sindacali;
-
verificare la costituzione e l'effettivo funzionamento degli organismi
dirigenti e di garanzia delle basi associative;
-
concedere, negare o revocare l'affiliazione ARCI ai soci collettivi ed
individuali.
E'
necessario il voto a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo per:
-
eleggere il Presidente Territoriale;
-
approvare il documento di programmazione economica e il rendiconto economico e
finanziario;
-
eleggere organismi statutari;
-
nominare, revocare, sostituire, su proposta del Presidente o di almeno 7
consiglieri, i membri della Presidenza;
-
convocare il congresso ordinario o straordinario, approvandone le norme e
licenziandone i materiali preparatori;
-
convocare l’assemblea Territoriale dei circoli su specifiche tematiche;
-
dichiarare la decadenza di un componente;
-
adottare provvedimenti di commissariamento nei confronti delle basi associative;
-
deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto qualora parte della
sua normativa si rivelasse difforme dai dettami dello Statuto Nazionale o del
modello standard di statuto predisposto dalla Rete associativa nazionale, oltre
che per l’adeguamento a nuove disposizioni normative. Tali adeguamenti
statutari devono essere confermati dal successivo congresso.
All'inizio
di ogni seduta il Presidente del Comitato Territoriale verifica l'effettiva
composizione del Consiglio. Il componente del Consiglio Direttivo che senza
giustificato motivo non interviene a tre sedute dell’organismo consecutive o a
cinque anche giustificate, durante lo stesso anno, decade automaticamente dalla
carica. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare con motivazione scritta, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti effettivamente in carica, il
Presidente del Comitato e la Presidenza.
In questo caso viene automaticamente sciolto il Consiglio Direttivo e indetto
il nuovo Congresso per il rinnovo delle cariche statutarie.
Art
. 17 Il Presidente del Comitato Territoriale è membro di diritto della
Presidenza. Convoca il Consiglio Territoriale e lo presiede. Coordina e dirige
i lavori del Consiglio Direttivo che sono all’ordine del giorno delle singole adunanze.
In caso di sua assenza alle adunanze, egli verrà sostituito nelle sue funzioni
dal Consigliere più anziano.
Art.
18 Il Presidente del Comitato Territoriale è eletto dal Consiglio Direttivo;
rappresenta ed esprime l'unità dell'associazione e ne esercita il coordinamento
politico. Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza
legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
Viene eletto ogni quattro anni dal nuovo Consiglio Direttivo. Convoca e presiede
la Presidenza che è eletta dal Consiglio
Direttivo su sua proposta. In caso di prolungata assenza o suo impedimento, i
poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti
al VicePresidente vicario come indicato all'art. 19 del presente testo.
Art.
19 La Presidenza cura l'attuazione delle
determinazioni del Consiglio Direttivo ed assicura la gestione operativa del
Comitato medesimo e dei relativi servizi. E' costituita da un numero massimo di
cinque componenti scelti tra i membri del Consiglio Direttivo. La Presidenza
può dotarsi di strumenti operativi, quali aree tematiche, gruppi di lavoro
specifici o singole responsabilità che favoriscano l'efficacia e la continuità
dell'iniziativa dell'associazione su singole azioni associative. In ogni caso
tali strumenti devono corrispondere agli indirizzi programmatici ed economici
individuati dal Consiglio Direttivo che approva il loro insediamento e dà loro
il mandato operativo e temporale. Al suo
interno la Presidenza nomina il VicePresidente vicario che coadiuva il
Presidente del Comitato e lo
sostituisce, nelle funzioni di cui all’articolo precedente, in caso di sua assenza giustificata o
impossibilità temporanea. Il suo incarico ha la stessa durata di quella del
Presidente Territoriale.
Art.
20 Il Consiglio Direttivo deve dotarsi, entro sei (6) mesi dall'insediamento,
di un apposito regolamento che determini le proprie modalità di funzionamento.
Tale regolamento deve altresì prevedere le forme di incompatibilità e di decadenza
delle cariche di Presidente del Comitato Territoriale, componente del Consiglio
Direttivo e componente della Presidenza con incarichi di governo, presidente o
assessore regionale; presidente o assessore provinciale; sindaco e assessore
comunale; parlamentare nazionale ed
europeo; partecipazione ad organismi dirigenti esecutivi nazionali e locali di
partiti e movimenti politici;
partecipazione ad organismi dirigenti esecutivi nazionali e locali di
organizzazioni sindacali; partecipazione ad organismi dirigenti esecutivi
nazionali o locali di organizzazioni rappresentative di parti sociali, le cui
finalità siano in palese contrasto con gli scopi dell'associazione così come
disciplinati dal presente statuto; partecipazione ad organizzazioni politiche,
economiche e sociali le cui finalità siano in palese contrasto con gli scopi
dell'associazione così come disciplinati dal presente statuto.
TITOLO
V - La democrazia e la partecipazione
A)
I principi generali
Art.
21 I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa
dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro
diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di
governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità. L'ARCI adotta
il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati
abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla
maggioranza assoluta del medesimo. In armonia con i principi su esposti la
convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che
consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più
precisamente definiti nel previsto Regolamento.
Di
norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice
dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti
effettivamente in carica nei casi di:
approvazione dei documenti economici di cui all'art. 32 del presente testo e
loro variazioni;
elezione degli organismi dirigenti;
approvazione del programma e delle norme di tesseramento; adozione di
provvedimenti di commissariamento;
approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari;
modifiche statutarie;
delibere di trasformazione, fusione o scissione.
Per
le delibere di modifiche statutario consistenti nel recepimento di intervenute
novità normative vincolanti di cui all'art. 16 del presente testo è sufficiente
la maggioranza degli intervenuti.
Il
voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe. Gli organismi di
direzione di cui all'art. 14 del presente testo e gli organi di garanzia e
controllo di cui all'art. 27 del presente testo curano il proprio libro
verbali, ai sensi dell'art. 15 del CTS. Le delibere degli organismi e i libri
sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere
trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi
deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere
conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.
Art.
22 Il/la Presidente Territoriale formula le proposte di sua competenza per
quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando le
organizzazioni aderenti. L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni
livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a
maggioranza degli/delle aventi diritto.
Art.
23 In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o
delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità
dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Direttivo
può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità,
richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la
convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto
e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato
Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone
informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo
sovraordinato.
Art.
24 Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione
degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60%
dei/delle componenti.
Art.
25 Per favorire l'avvicendamento delle responsabilità si adotta il principio di
non rieleggibilità per più di due mandati consecutivi per la carica di
Presidente di Comitato Territoriale.
B)
Forme e strumenti della partecipazione
Art.
26 Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per
le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via
elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che
partecipa e vota.
TITOLO
VI - Gli organi di garanzia e controllo
Art.
27 Sono organismi di garanzia e controllo:
>
il Collegio dei Garanti;
>
il Collegio dei Sindaci Revisori.
A ciascun
livello le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono
incompatibili fra loro.
Art.
28 Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di
giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione
e viene eletto nei rispettivi Congressi.
Il
Collegio dei Garanti ha il compito di:
>
interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire
pareri;
>
emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e
deliberazioni degli organismi dirigenti;
>
verificare la conformità degli statuti del Comitato ed all’occorrenza o su
richiesta, dei Circoli;
>
verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi
dirigenti e di garanzia dei Comitati Territoriali
>
dirimere le controversie insorte e irrisolte all’interno dei sodalizi, tra
soci, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli
organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i
criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio;
>
dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli
organismi territoriali dirigenti.
Nel
caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio
dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono a livello
Territoriale competenza Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti
effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano
acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo
e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte
di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un
Presidente.
Il
Collegio dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume
anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti
dei livelli sotto ordinati (circoli).
I
componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni
del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Per quanto riguarda il livello territoriale le funzioni del Collegio dei
Garanti possono essere demandate al Collegio del livello sovraordinato.
Art.
29 Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo ai sensi
dell'art. 30 del CTS, presente in ogni livello organizzativo dell'associazione
ed è eletto nei rispettivi congressi.
Ha
il compito di:
>
esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e
patrimoniale;
>
controllare l'andamento amministrativo dell'associazione a livello
Territoriale;
>
controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei
bilanci alle scritture.
I
componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari. Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi
e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di
pari livello o individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. Il
Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
Nel
caso sussistano gli obblighi di cui all'art. 30 CTS, avrà altresì il compito
di:
>
vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto Territoriale e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione;
>
vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento;
>
esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto
incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente
sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
>
monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità
alle linee guida Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio
svolto dai sindaci.
Ai
componenti dell'organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice
civile (Cause d'ineleggibilità e di
decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra i revisori legali
iscritti nell'apposito registro, come previsto dall'articolo 2397, comma
secondo, del codice civile. I restanti componenti dovranno comunque possedere
adeguata esperienza in campo amministrativo, contabile e associativo.
TITOLO
VII - Patrimonio, risorse, amministrazione
Art.
30 Il patrimonio dell'associazione è indivisibile e destinato unicamente,
stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità
sociali. Esso è costituito da:
>
beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
>
eccedenze degli esercizi annuali;
>
erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
>
partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Il
patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai
fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
Art.
31 Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
>
le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle organizzazioni
aderenti;
>
i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
>
i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e
progetti;
>
i contributi pubblici e privati;
>
erogazioni liberali;
>
le raccolte fondi;
>
ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
Art.
32 L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La
Presidenza predispone:
>
il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal
Consiglio Direttivo entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può
essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando
criteri di esercizio provvisorio;
>
il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione,
e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento
economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro 4
mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista
deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.
>
Il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 CTS, redatto secondo linee
guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Nei
limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella
forma del rendiconto per cassa. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare
in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza
finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la
competenza dell'esercizio.
Art.
33 Ogni livello organizzativo dell'associazione risponde esclusivamente delle
obbligazioni da esso direttamente contratte.
TITOLO
VIII - Norme finali e transitorie
Art.
34 Ferma restando la facoltà del Consiglio di decidere integrazioni o modifiche
allo Statuto di cui all'art. 16 del presente testo, al Consiglio è altresì
conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o
modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del
Terzo settore.
Art.
35 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS lo scioglimento dell'ARCI
Imperia può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto,
solo da un Congresso appositamente convocato. In caso di estinzione o
scioglimento, il patrimonio del Comitato territoriale, dedotte le passività,
sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge,
al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un
collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto
al riguardo dalle norme vigenti. È esclusa, in ogni caso, qualunque
ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo. La stessa procedura si
applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
Art.
38 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme
vigenti in materia
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